Essendo lo status di « concessionario in
esclusiva » soggetto ad una protezione particolare nel diritto belga,
ci è sembra opportuno richiamare l'attenzione su alcune tra le sue caratteristiche.
In
effetti, diversamente dall'ordinamento italiano, in cui
al contratto di concessione
di vendita in esclusiva non
é riservata una specifica disciplina,
nel diritto belga tale materia é regolata dalla Legge 27 luglio 1961 che disciplina in particolare l'esercizio del diritto
di recesso unilaterale.
Il
contratto di concessione di
vendita in esclusiva costituisce ai sensi di tale legge una particolare
tipologia contrattuale che un imprenditore commerciale
(il concedente) stipula con un altro
soggetto (il concessionario)
conferendo a quest'ultimo
il diritto di vendere i suoi prodotti, in una determinata zona ed in modo stabile e continuo.
Il
concessionario agisce in
nome e per conto proprio in ogni
operazione relativa al contratto di concessione, dall' acquisto della merce alla rivendita ai terzi, dall' investimento di capitali all'assunzione del rischio d'impresa.
Tenendo conto degli investimenti consentiti nell'ambito della concessione, il legislatore belga ha voluto proteggere il concessionario nell'ipotesi di recesso unilaterale dal rapporto contrattuale, disponendo delle misure atte a limitare le perdite economiche derivantine.
La
legge si applica al di fuori dell'ipotesi di una colpa del
contraente, essendo il suo campo di applicazione limitato alle concessioni:
- esclusive o considerate tali
- a durata indeterminata o considerata tale
in relazione alla medesima.
Secondo la legge belga, la parte che desidera recedere dal contratto, deve farlo mediante
un preavviso ragionevole o, in mancanza, deve corrispondere un'indennità sostitutiva del preavviso stesso. Il concessionario puo' pretendere, mediante soddisfazione ad alcune condizioni, dal concedente anche la corresponsione di un'indennità complementare. Tale ulteriore indennità é determinabile in base a tre particolari elementi specificati dalla legge: l'incremento di clientela apportato
dal concessionario, le spese sostenute dal concessionario durante l'esecuzione del contratto e l'indennità di fine rapporto che il concessionario
deve corrispondere al personale licenziato a causa della risoluzione
del contratto di concessione.
In concreto,
l'esercizio della facoltà di recesso
unilaterale puo' condurre all'attribuzione di conseguenti indennità in favore della parte lesa (nella maggior parte dei casi, il
concessionario) e quindi risultare in gravi conseguenze per l'altra parte. Per evitare il rischio
che la legge sia elusa dalle parti, il legislatore ha conferito alle sue norme un carattere imperativo.
A
tal fine, la Legge 27 luglio 1961 stabilisce inoltre all'articolo 4 la giurisdizione dell' Autorità Giudiziaria belga se il contratto di concessione produce i suoi effetti in tutto o in parte nel territorio dello Stato.
Il
concedente stabilito in un altro paese puo'
tuttavia avvalersi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in materia di giurisdizione e di legge applicabile, che consentono la designazione di un altro foro competente
e/o delle legge di un'altro
paese in ossequio al principio di prevalenza del diritto internazionale
rispetto alle norme di diritto interno.
Risulta pertanto rilevante in primo luogo l'applicabilità del Regolamento UE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 (sulla competenza giuridizionale, sul riconoscimento e sull'esecuzione
delle decisioni in materia
civile e commerciale) e della Convenzione
di Roma del 19 dicembre
1980 (sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali).
Nell'ordinamento giuridico italiano, invece, la dottrina discute sulla possibilità di estendere a tale tipologia di rapporto negoziale l'applicazione delle
norme e dei principi di rapporti
affini, quali il contratto di agenzia (artt. 1742 - 1753 c.c.) o quello di somministrazione (artt. 1559 - 1570 c.c.).
Diversamente, la giurisprudenza individua una linea di demarcazione
tra la figura del contratto di agenzia e quella della concessione
di vendita, non tanto con riferimento ad una maggiore o minore autonomia (e ciò in quanto anche l'agente agisce
nell'ambito della propria autonomia di impresa), ma piuttosto con riferimento al passaggio della proprietà ed all'assunzione del rischio imprenditoriale
nella vendita a terzi (si veda, da ultimo, Cassazione
Civile, II sezione, 03 ottobre
2007, n. 20775).
Il
contrasto di opinioni in merito favorisce, di conseguenza, l'applicazione delle
disposizioni generali sul contratto di cui al Libro IV del Codice Civile.
Tali norme esprimono dei principi simili a quelli vigenti nel diritto civile belga per quanto riguarda l'ipotesi del recesso
del contratto.
Invero, nel caso di un contratto stipulato a tempo indeterminato, il diritto di recesso é esercitabile secondo le disposizioni generali del codice
civile sugli effetti del contratto ed,
in particolare, in base a quanto disposto
dall'art. 1373 c.c.
Dette
disposizioni non indicano
un termine da osservare per la comunicazione
del preavviso all'esercizio del recesso, né soprattutto contemplano come obbligatoria la corresponsione di un'indennità a carico della parte recedente.
Applicata alla concessione di vendita in esclusiva, tale disciplina si rivela
sicuramente meno garantista nei confronti del soggetto
concessionario rispetto a
quanto previsto dalla Legge
belga del 27 Luglio 1961, la quale, come esposto in precedenza, fornisce un'elevata tutela al concessionario di vendita attraverso elevate indennità in caso di cessazione del rapporto.
In
conclusione, risulta pertanto indispensabile, qualora un'impresa italiana stipuli un contratto di concessione di vendita in Belgio, tener conto della
normativa ivi vigente, nonché degli orientamenti della giurisprudenza locale e ciò al fine di predisporre un
accordo che tenga in considerazione
tutti gli eventuali effetti della legge.
In
particolare, sarà opportuno per il concedente
italiano pattuire espressamente
l'attribuzione della giurisdizione in favore dell'Autorità Giudiziaria italiana unitamente all'applicabilità al rapporto contrattuale della legge del proprio paese.
Résumé
Le
présent article examine de façon synthétique les règles applicables à la
résiliation unilatérale d'une concession exclusive de vente en droit belge et
en droit italien. Il envisage dès lors, d'un côté, l'application de la loi
belge du 27 juillet 1961, qui confère un degré de protection élevé au
concessionnaire, et de l'autre, les règles italiennes du droit commun des
contrats, qui se révèlent moins protectrices.
Il importe, au stade de la conclusion du
contrat, de tenir compte des différences
existant entre les deux réglementations et de leurs effets notamment en désignant la juridiction et la loi la plus
apte à rencontrer ses propres intérêts.
Riassunto
Nel presente
articolo si esaminano, in estrema sintesi, le differenti discipline vigenti in materia di recesso unilaterale da una concessione di vendita in esclusiva nell'ordinamento belga ed italiano. Si prospetta cosi' l'alternativa tra l'applicabilità, da un lato, della Legge belga 27 luglio 1961, che fornisce un'elevata tutela in favore del concessionario e, dall'altro, delle norme generali italiane in materia di contratto, le quali risultano invece meno garantiste.
Alla
luce delle differenze rilevabili tra le due normative,
si evidenzia pertanto come sia opportuno tener
conto delle stesse e dei loro effetti già
in sede di stipulazione del contratto, scegliendo allo stato la giurisdizione e la legge più idonee a soddisfare i propri interessi.